VERIFICHE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Ai sensi dell’ art. 71, comma 4, del D.lgs n.81/2008 il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

In aggiunta a quanto sopra, il comma 8 dell’art. 71 dispone che il datore di lavoro deve provvedere, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, affinché:

  • le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
  • siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi.

Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da “persona competente”.

La mancata manutenzione, l’assenza od omissioni tutto o solo in parte delle possibili azioni di controllo volte ad assicurare il permanere dei requisiti di sicurezza costituisce specifica contravvenzione a quanto previsto dal D.Legs 81/08 e smi e necessitano per la loro eliminazione apposito provvedimento di tipo prescrittivo da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio.

VERIFICHE DI PARTE TERZA

L’art. 71, comma 11, del D. L.gs n.81/2008 dispone che le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 1800 (art. 87, comma 4, lett. b) del D. L.gs n.81/2008.

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2011 stabilisce la necessità di comunicazione delle variazioni di stato delle attrezzature di lavoro, rientranti nel suo campo d’applicazione, all’INAIL (ex ISPESL) territorialmente competente. In tale ottica il DL deve comunicare immediatamente la messa in servizio di una attrezzatura tra quelle comprese e L’INAIL provvede ad assegnare un numero di matricola all’apparecchio trasmettendolo al datore di lavoro.

La prima delle verifiche periodichedeve essere eseguita da INAIL entro 45 giorni dalla richiesta con le procedure previste dal comma 13 dell’art 71 del D.Lgs 81/08 e smi. Per l’esecuzione della prima verifica periodica l’INAIL può a sua volta avvalersi delle ASL o ARPA o di soggetti privati abilitati.

In sede di verifica per apparecchi di sollevamento il DL deve esibire almeno la seguente documentazione (elenco non esaustivo):

PRIME Verifiche Periodiche

  • copia della dichiarazione di conformità (Direttiva PED -ai sensi del D. Lgs 93/2000);
  • manuale d’uso/manutenzione rilasciato dal costruttore l’attrezzatura a pressione;
  • registro di controllo e/o registrazione degli interventi manutentivi/controllo previsti dal costruttore per i Generatori di Vapore d’acqua, fornire anche i controlli dei parametri chimico/fisici sull’acqua di alimento/caldaia) così come previsto dall’art. 71, comma 9, D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
  • copia rapporti di prova degli eventuali controlli/indagini supplementari eseguite in occasione delle verifiche decennali di integrità (spessimetrie, ecc.) o anche a seguito di specifiche richieste/disposizioni di approfondimenti tecnici;
  • tutta la documentazione di cui all’art. 6, D.M. 1 dicembre 2004, n° 329.

Verifiche Periodiche SUCCESSIVE

Oltre la documentazione di cui sopra:

Inoltre, il punto 5.3.1. dell’Allegato II del DM 11 aprile 2011, dispone che per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.